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Legge 01/08/2002 n. 166

d) all'articolo 8:

1) al comma 2, le parole: "150.000 Ecu" sono sostituite dalle seguenti: "150.000 euro";

2) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonchè i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere";

3) al comma 4, la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) le modalità di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11sexies ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, la durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonchè dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai 3/5 della stessa. La durata dell'efficacia della qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al citato testo unico ottenuta antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, è di tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento";

4) al comma 11-sexies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "È facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo all'esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti.";

5) dopo il comma 11-sexies è aggiunto il seguente: "11-septies. Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorchè accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente articolo."

e) all'articolo 12:

1) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile"; "8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio. 8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonchè per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche"

f) all'articolo 13:

1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi del comma 1.";

2) al comma 7, la parola: "ciascuna" è sostituita dalle seguenti: "una o più" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti."

g) all'articolo 14:

1) al comma 1, dopo le parole: "L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente Legge" sono inserite le seguenti: "di singolo importo superiore a 100.000 euro";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonchè gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario";

3) al comma 6, dopo le parole: "è subordinata" sono inserite le seguenti: ", per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro,";

4) al comma 7, le parole: "o un tronco di lavoro a rete" sono soppresse

h) all'articolo 16:

1) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il progetto preliminare dell'intervento deve ricomprendere una scheda tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa e finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e dell'intervento da realizzare.";

2) al comma 6, dopo le parole: "e momenti di verifica" è inserita la seguente: "tecnica"

i) all'articolo 17:

1) al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa"; al medesimo comma 1, dopo la lettera

g) è aggiunta la seguente:

2) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

3) al comma 6, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;" e alla lettera b), secondo periodo, le parole: "di ciascun professionista firmatario del progetto" sono sostituite dalle seguenti: "di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti";

4) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario";

5) i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti: "10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all'applicazione del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste.

11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano contemperati i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico.

12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare"; 6) dopo il comma 12-bis è inserito il seguente: "12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio Decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della Legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della Legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo. Fino all'emanazione del Decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel Decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001."

l) all'articolo 19:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora: 1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;

2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 per cento del valore dell'opera;

3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;

4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro";

2) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti: "1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), deve possedere i requisiti progettuali previsti 1-quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico di cui al Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali individuate dal regolamento di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, e dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2. L'affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici comprende, di regola, l'affidamento dell'attività di progettazione successiva a livello preliminare. 1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di qualità, qualora la stazione appaltante non abbia già adottato un proprio sistema di qualità, è fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti qualificati, secondo le procedure di cui al Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto al responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori, in modo da assicurare che anche il funzionamento della stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualità richiesti dall'appaltatore";

 

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